10/03/18

Agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie: quando l'installazione di un impianto è detraibile al 50%

di Ing. Andrea Rattacaso - Versione 1.0 ?

Accade spesso che l'intreccio di vari settori normativi generi molta confusione nello stabilire se un intervento impiantistico possa essere considerato come una ristrutturazione edilizia soggetta a detrazione fiscale. 


Stai per acquistare casa e vorresti usufrire delle agevolazioni destinate alle ristrutturazioni edilizie, tra cui l'installazione di un impianto di riscaldamento, per poi ottenere il beneficio delle detrazioni fiscali anche sull'acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alta efficienza.

Ecco che ti affidi ad un tecnico che però ha dei dubbi su quali interventi possano essere agevolati e teme che, consigliandoti male, potrebbe farti perdere gli incentivi.

Oggi scriverò un articolo che non solo sarà utile a chi acquista casa, ma anche ai tecnici che assevereranno gli interventi impiantistici di ristrutturazione edilizia finalizzati all'efficientamento energetico.
Per questioni di semplicità non si tratteranno le ristrutturazioni edilizie su parti comuni condominiali.


DETRAZIONE 50% SUGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del DPR 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi).


Tale incentivazione consiste in una detrazione dall’Irpef del 50% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.



L'INSTALLAZIONE IMPIANTISTICA COME INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA


Gli interventi, inquadrati come ristrutturazioni edilizie oggetto di detrazione fiscale, sono quelli elencati nell'art. 16 bis del DPR 917/1986, ossia il Testo unico delle imposte sui redditi, che recita:
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 % (50% poi con l'art.11 del DL del 22 giugno 2012 n. 83)  delle spese documentate, [...], sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:  
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile; 
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze; 
[...] 
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico; 
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.

Da tale decreto presidenziale, alla lettera (h), si evince che per ottenere l'agevolazione fiscale basta effettuare qualsiasi installazione impiantistica che permetta di conseguire un risparmio energetico utilizzando le fonti rinnovabili.

Fermo restando che il miglioramento dell'efficienza energetica dovrà essere attestata da un professionista tecnico, per quanto riguarda le fonti rinnovabili (solare, eolico, pompa di calore o biomasse), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che tale condizione non è sempre indispensabile.



A Gennaio 2018 sono state date precise indicazioni nelle FAQ della GUIDA BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI. Una su tutte:
Ho sostituito la caldaia, posso usufruire dell’agevolazione per l’acquisto di mobili?
Si, la sostituzione della caldaia rientra tra gli interventi di “manutenzione straordinaria”. E’ necessario, comunque, che ci sia un risparmio energetico rispetto alla situazione preesistente.


Per cui:
 se sostituisci una caldaia esistente con una più efficiente, anche se non si utilizzano fonti rinnovabili, puoi ugualmente ottenere la detrazione del 50%.

Anche nella guida "RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI", pubblicata a Settembre 2017, si elencano i seguenti interventi ammessi alla detrazione:
  • Nuovo impianto senza opere edilizie;
  • Nuovo impianto con opere edilizie esterne per riscaldamento o ventilazione;
  • Riparazioni con ammodernamenti o innovazioni;
Dove per "innovazione" si intende un incremento dell'efficienza energetica.



COME FARE PER OTTENERE LA DETRAZIONE

Sarà sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi:
  • i dati catastali identificativi dell’immobile;
e, se i lavori sono effettuati dal proprietario dell'immobile:
  • gli estremi di registrazione dell’atto di compravendita;
  • altri dati richiesti per il controllo della detrazione (per questi affidati al commercialista).
In particolare dovrai essere in possesso di:
  • domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito);
  • ricevute di pagamento dell’imposta comunale (Ici-Imu), se dovuta;
  • dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi
  • abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia (titolo edilizio) in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
Ti raccomando di affidarti al tuo commercialista per tale aspetto.

Per quanto riguarda il titolo edilizio, per le installazioni impiantistiche potrebbero presentarsi i seguenti casi:

TIPOLOGIA DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA A CARATTERE IMPIANTISTICO
ATTESTAZIONE DELL’INIZIO DEI LAVORI
Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà*
Pompa di calore con potenza nominale
inferiore a 12 kW
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà*
Pompa di calore con potenza nominale
superiore a 12 kW
Comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) da parte del professionista.
Impianti tecnici complessi
Titolo edilizio da valutare con i professionista
*Solo se non è possibile ottenere abilitazioni amministrative regolamentate dagli enti locali o dall’ASL. Rivolgersi sempre al professionista tecnico anche in questo caso.

   IMPORTANTE   
In entrambi i casi, sappi che nella tua regione potrebbero esserci dei regolamenti locali che potrebbero cambiare le carte in tavola; per cui, a tal proposito, assicurati sempre di essere affiancato da un professionista tecnico.


Qualora, ai sensi dell'l’art. 99 del DLgs 81/2008, sia previsto l’obbligo della notifica di apertura cantiere, dovrà essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione (con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione) con le seguenti informazioni:
  • generalità  del committente dei lavori e ubicazione degli stessi
  • natura dell’intervento da realizzare
  • dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi postidalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione
  • data di inizio dell’intervento di recupero.
COME PAGARE LE SPESE
Le spese possono essere effettuate mediante:
  • Bonifico bancario o postale specifico per le detrazioni fiscali;
  • Finaziamento;
Se i pagamenti saranno effettuati con bonifico bancario o postale (anche “on line”), dovrai indicare:
  • causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986) codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.


Per le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) sono ammesse modalità di pagamento diverse.

In particolare, per le spese sostenute in favore dei Comuni, se paghi con bonifico, pur non essendo tenuto a tale forma di versamento, devi indicare nella motivazione del pagamento il Comune, come soggetto beneficiario e la causale del versamento (per esempio, oneri di urbanizzazione, Tosap, eccetera). In questo modo, la banca o Poste Spa non codificano il versamento come importo soggetto a ritenuta (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 4 gennaio 2011).

Se l’ordinante del bonifico è una persona diversa da quella indicata nella disposizione di pagamento quale beneficiario della detrazione, in presenza di tutte le altre condizioni previste dalla norma, la detrazione deve essere fruita da quest’ultimo (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015).

Al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane Spa opereranno una ritenuta dell'8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori.

Se i lavori saranno pagati da una società finanziaria, potrai avvalerti della loro consulenza a riguardo; sappi che comunque, ai fini della detrazione, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria.

Per cui, se vuoi ottenerene le detrazioni fiscali del 50% sugli interventi di ristrutturazione edilizia, installando un impianto, dovrai:

1
Chiamare un progettista termotecnico che ti aiuterà a scegliere l’impianto più adatto
2
Effettuare le spese per l’impianto e le opere di installazione
3
Attestare, in modo documentato, l’inizio dei lavori;
4
Pagare secondo le modalità prestabilite dall’Agenzia delle Entrate

RICORDA: per poter godere del bonus: assicurati di essere soggetto al pagamento dell'IRPEF o dell'IRES, altrimenti non potranno detrarti nulla, pur avendone i requisiti. 

Per questo motivo le fasi di lavoro dovranno essere preventivamente coordinate con il tuo commercialista, di cui potrai avvalerti per capire se effettivamente potrai sfruttare l'opportunità della destrazione fiscale.

PS: Tale articolo ha solo lo scopo divulgativo, non è da considerarsi come consulenza e non sostituisce le guide aggiornate dell'Agenzia dell'Entrate.

RIFERIMENTI
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